La finanziaria 2008, ha introdotto con l'art. 1 (commi 96 a 117) un nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali a decorrere dal 01-01-2008 abrogando sia il regime dei contribuenti in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 settembre 1972, n.633), sia il regime fiscale delle attività marginali (art.14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), sia il regime super-semplificato (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Possono accedere, al nuovo regime agevolato, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
e che nei tre anni precedenti:
- non hanno effettuato acquisti, anche mediante contratti di appalto e di locazione, di beni strumentali per un importo superiore a 15.000 euro.
Il nuovo regime appare assai interessante ed è caratterizzato da:
- imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali con aliquota del 20%;
- esonero ai fini Irap;
- esonero dagli adempimenti Iva (l'Iva sugli acquisti non può essere detratta e-o addebitata a titolo di rivalsa ai propri clienti);
- esclusione dagli studi di settore;
- esonero dagli adempimenti contabili.
In capo ai contribuenti minimi permane solo:
- l'obbligo di numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- l'obbligo di certificazione dei corrispettivi,
- l'obbligo di annotare sulle fatture emesse  che si tratta di "operazione effettuata ai sensi dell'art.1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008" e di applicare una marca da bollo di euro 1,81 sulle fatture di importo superiore ad euro 77,47;
- l'obbligo di versare l'Iva sugli acquisti intracomunitari;
- per i professionisti, l'obbligo di utilizzare un c/c postale o bancario.
Tuttavia, ai fini reddituali, deve essere presentata annualmente la dichiarazione dei redditi.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Il reddito, di impresa (determinato con il criterio di cassa) o di lavoro autonomo, si determina  tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze/minusvalenze dei beni relativi all'attività e della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori.
Riepilogando, per chi soddisfa tutti i requisiti previsti, il regime dei minimi è il più delle volte conveniente, anche e soprattutto valutando il risparmio per i minori adempimenti (Vedi costo del servizio per i "contribuenti minimi").
Riguardo l'Irap, il nuovo regime esenta i contribuenti minimi dal pagamento dell'imposta, siano imprese o professionisti.
Riguardo l'Iva, non ci dovrebbero essere vantaggi o svantaggi particolari, considerato che l'imposta non dovrà essere più pagata all'erario, ma non dovrà più neppure essere addebitata ai propri clienti, fatta salva la possibilità per l'imprenditore o il professionista di poter alzare i prezzi ai clienti privati (o minimi) che beneficiano della non applicazione dell'Iva aumentando i propri margini di guadagno.
Riguardo l'Irpef, occorre valutare attentamente le singole posizioni dei contribuenti; va osservato che il regime fa perdere le detrazioni in quanto le stesse si calcolano sul reddito complessivo.
Riguardo gli studi di settore ed i parametri, i contribuenti minimi sono esonerati anche dalla compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.